Whistleblowing

Whistleblowing

Whistleblowing - Direttiva UE 2019/1937 - DL 10/03/2023

Con il termine whistleblowing (letteralmente, suonare il fischietto) si intende la segnalazione di illeciti o irregolarità che un individuo, detto segnalante o whistleblower, riscontra in un’azienda o in un ente pubblico, facendo risalire questo termine all’azione dell’arbitro che fischia per segnalare un fallo, altri invece ai poliziotti inglesi che utilizzavano il fischietto appunto per dare l’allarme.

Grazie alle segnalazioni dei Whistleblower è possibile dunque far emergere atti illeciti e irregolarità. 
Chi denuncia deve essere adeguatamente tutelato e protetto, alla stregua di un D.p.o. o un R.d.p. nell'ambito privacy: allo scopo è stata emanata una Direttiva UE e l’Italia si è recentemente dotata di una normativa sul whistleblowing.

In Italia è stato recentemente approvato il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 che recepisce la direttiva whistleblowing.
La nuova disciplina è entrata in vigore a partire dal 30 marzo 2023 per_

  • tutti i soggetti del settore pubblico, compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti;
  • tutti i Comuni con più di 10.000 abitanti;
  • a decorrere dal 15 luglio 2023, tutte le aziende con più di 250 dipendenti, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001;
  • a partire dal 17 dicembre 2023, tutti i soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001;
  • tutte le aziende che pur avendo meno di 50 dipendenti hanno come genere di attività:i servizi ed i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente;
  • tutte le aziende che hanno adottano i modelli organizzativi ex D.lgs 231/2001.


Chi tutela la nuovalegge sul whistleblowing?

L’ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del D.lgs 24/2023comprende:

- dipendenti ocollaboratori;
- lavoratori subordinatie autonomi;
- liberi professionisti;
- tirocinanti anche nonretribuiti;
- gli azionisti e lepersone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza orappresentanza.

Tutti i soggetti menzionatipoc’anzi rientrano nella categoria dei cosiddetti whistleblower o segnalanti.Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti“facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Inconcreto i segnalanti non possono subire ritorsioni tra cui:
- il licenziamento;
- la sospensione;
- la retrocessione digrado o la mancata promozione;
- il mutamento difunzioni;
- il cambiamento delluogo di lavoro;
- la riduzione dellostipendio;
- la modificadell’orario di lavoro;
- la sospensione dellaformazione;
- le note di meritonegative;
- l’adozione di misuredisciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
- la coercizione e/o l’intimidazione;
- le molestie ol’ostracismo;
- la discriminazione ocomunque il trattamento sfavorevole;
- la mancataconversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro atempo indeterminato;
- laddove il lavoratoreavesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo ola risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche allareputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizieconomici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e laperdita di redditi;
- l’annullamento di unalicenza o di un permesso;
- la richiesta disottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;


Cosa può denunciareil whistleblower o segnalante?

La protezione per i segnalanti si applica quando si riscontrano irregolaritànei seguenti ambiti:
- diritto comunitario;
- frodi fiscali;
- riciclaggio o reati inmateria di appalti pubblici;
sicurezza dei prodottie dei trasporti;
- tutela dell’ambiente;
- salute pubblica;
protezione deiconsumatori e dei dati;

Tutte le segnalazioniwhistleblowing devono essere documentate (foto, documenti o video) ecircostanziate.


Whistleblowing: le sanzioni

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è l’unico soggetto competente avalutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioniamministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quelloprivato.:

- da 5.000 a 30.000euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accertache la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o cheè stato violato l’obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione,che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione dellesegnalazioni oppure che l’adozione di tali ..procedure non è conforme.

In merito alla conformità della procedura che le aziende devonorispettare, vi è anche quello legato al recepimento della segnalazione e alriscontro della stessa.

Quando si riceve una segnalazione whistleblowing, da quelmomento si hanno 7 giorni di tempo per comunicare al segnalante l’avvenutorecepimento, ed entro 3 mesi deve anche fornire un riscontrosulla segnalazione.
Se l’azienda non rispetta queste tempistiche può incorrerenelle sanzioni già citate.

 
Sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro per i segnalanti, nel casoin cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per ireati di diffamazione o di calunnia.


Cosa devono fare le aziende per adeguarsi al Decreto whistleblowing


Le aziende interessate devono quindi attuare tutti quei processi richiesti nelDecreto, in particolare devono:
- implementare unapposito canale di segnalazione interno per consentire l’invio disegnalazioni scritte (tramite software che prevedono la crittografia dei dati)oppure segnalazioni orali (in presenza, tramite ..hotline o software);
- individuare il gestoredelle segnalazioni (persona o ufficio);
- predisporre ladocumentazione necessaria alla ricezione e analisi delle segnalazioni;
- predisporre misure perla cancellazione dei dati dopo il decorso del termine di conservazione (dataretention);
- formare adeguatamentetutta la popolazione aziendale sul Decreto e sulle modalità di segnalazione;
- definire dei KPI perstabilire l’efficacia delle misure adottate.

 
Naturalmente non utilizziamo "pacchetti pre-confezionati" ma realizziamo come nell'ambito privacy delle compiiance "ad hoc" anche con l'ausilio di software e app mirate, a seconda delle caratteristiche e delle criticità del richiedende.

Siamo a disposizione per rispondere a tutte le vostre domanda e formulare piani operativi "chiavi in mano" incaricandoci di gestire per vostro nome e conto questi ambiti.


Contattateci per informazioni o quotazioni personalizzate scrivendo a privacy@ctink.it